Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – c.d. Decreto liquidità – prevede all’art. 11, una generale sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito emessi prima dell’entrata in vigore del decreto stesso e fino alla data del 30 aprile 2020.
È espressamente stabilito, infatti, che “i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente”.
La sospensione prevista opera su:
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- i termini per la presentazione al pagamento;
- i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- i termini previsti all’articolo 9, comma 2, lettere a) e 40 b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all’articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990; d) il termine per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.
I protesti levati dal 9 marzo all’8 aprile 2020 (data entrata in vigore del decreto) non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio e, ove già pubblicati, le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.
Sono altresì sospese, per lo stesso periodo, le informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386(1).
In base a quanto stabilito dalla relazione illustrativa al D.L. n. 23/2020, con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario.
Ciò, è bene chiarirlo, non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione;
il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente.
Tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno.
Chiariamo, a tal proposito che, l’art. 9 bis della Legge 386/1990 dispone, nella normalità dei casi, che la banca trattaria debba inviare al traente di un assegno bancario un preavviso di revoca del diritto di emissione di assegni, nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista.
Con il preavviso di revoca la banca trattaria deve comunicare al traente dell’assegno impagato che, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione del titolo senza che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento del titolo – oltre gli accessori di cui si dirà in seguito -, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio di cui all’articolo 10-bis (Archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria) della Legge n. 386/1990 e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione (per l’intero sistema bancario e postale) ad emettere assegni.
Con la comunicazione di revoca il traente dell’assegno impagato è invitato a restituire alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati, alla scadenza del sessantesimo giorno e sempre che non abbia effettuato il pagamento nel termine concessogli, i moduli di assegno ancora in suo possesso.
La comunicazione del preavviso di revoca deve essere effettuata presso il domicilio scelto dal traente all’atto della conclusione della convenzione di assegno, entro il decimo giorno dalla presentazione del titolo al pagamento, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.
L’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
In ossequio alla normativa oggetto del presente commento, quindi, non verrà, inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione;
se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.
Infine, risultano sospese anche le eventuali segnalazioni già inviate alla Centrale di allarme interbancaria. Tali segnalazioni, se già applicate, dovranno essere cancellate a cura dell’intermediario che le ha effettuate. Al termine del periodo di sospensione le banche riavviano l’iter funzionale al pagamento del titolo.
Da ultimo, occorre rilevare che, per quanto riguarda le regioni dichiarate zone rosse durante il periodo iniziale del contagio da Covid19, alle quali si applicava il contenuto dell’art. 10 comma 5 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, oggi abrogato, le suddette sospensioni valgono già a partire dalla data del 22 febbraio 2020.