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Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – c.d. Decreto liquidità – prevede all’art. 11, una generale sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito emessi prima dell’entrata in vigore del decreto stesso e fino alla data del 30 aprile 2020. 

È espressamente stabilito, infatti, che “i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente”. 

La sospensione prevista opera su: 

    • i termini per la presentazione al pagamento; 
    • i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti; 
    • i termini previsti all’articolo 9, comma 2, lettere a) e 40 b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all’articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990; d) il termine per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990. 

I protesti levati dal 9 marzo all’8 aprile 2020 (data entrata in vigore del decreto) non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio e, ove già pubblicati, le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. 

Sono altresì sospese, per lo stesso periodo, le informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386(1). 

In base a quanto stabilito dalla relazione illustrativa al D.L. n. 23/2020, con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. 

Ciò, è bene chiarirlo, non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione;  

il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente. 

Tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno 

Chiariamo, a tal proposito che, l’art. 9 bis della Legge 386/1990 dispone, nella normalità dei casi, che la banca trattaria debba inviare al traente di un assegno bancario un preavviso di revoca del diritto di emissione di assegni, nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista. 

Con il preavviso di revoca la banca trattaria deve comunicare al traente dell’assegno impagato che, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione del titolo senza che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento del titolo – oltre gli accessori di cui si dirà in seguito -, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio di cui all’articolo 10-bis (Archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria) della Legge n. 386/1990 e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione (per l’intero sistema bancario e postale) ad emettere assegni. 

Con la comunicazione di revoca il traente dell’assegno impagato è invitato a restituire alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati, alla scadenza del sessantesimo giorno e sempre che non abbia effettuato il pagamento nel termine concessogli, i moduli di assegno ancora in suo possesso. 

La comunicazione del preavviso di revoca deve essere effettuata presso il domicilio scelto dal traente all’atto della conclusione della convenzione di assegno, entro il decimo giorno dalla presentazione del titolo al pagamento, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento. 

L’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. 

In ossequio alla normativa oggetto del presente commento, quindi,  non verrà, inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione;  

se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione. 

Infinerisultano sospese anche le eventuali segnalazioni già inviate alla Centrale di allarme interbancaria. Tali segnalazioni, se già applicate, dovranno essere cancellate a cura dell’intermediario che le ha effettuate. Al termine del periodo di sospensione le banche riavviano l’iter funzionale al pagamento del titolo. 

Da ultimo, occorre rilevare che, per quanto riguarda le regioni dichiarate zone rosse durante il periodo iniziale del contagio da Covid19, alle quali si applicava il contenuto dell’art. 10 comma 5 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, oggi abrogato, le suddette sospensioni valgono già a partire dalla data del 22 febbraio 2020. 

 


(1) La legge n. 386/1990 s.m.i. prevede due tipi di illeciti amministrativi:
a) l’emissione di assegni, bancari e postali, senza autorizzazione (art. 1)
b) l’emissione di assegni, bancari e postali, senza provvista (a vuoto) (art. 2) cui ricollega sia sanzioni di tipo pecuniario che sanzioni di tipo accessorio.
In caso di emissione di assegni senza autorizzazione , il Prefetto del luogo di pagamento dell’assegno riceve un rapporto o un’informativa da parte del pubblico ufficiale che ha elevato il protesto oppure ha redatto la constatazione equivalente ovvero dall’istituto trattario. Si segnala che, entro 20 giorni dalla presentazione del titolo, il traente è iscritto nell’archivio tenuto presso la Banca d’Italia (cd. C.A.I.): a seguito di tale iscrizione sono REVOCATE le autorizzazioni ad emettere assegni per un periodo di 6 (sei) mesi.
Si precisa, inoltre, che la revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista. In caso di emissione di assegni senza provvista , il Prefetto del luogo di pagamento dell’assegno riceve comunque un rapporto o un’informativa inerente all’illecito ma solo dopo che sono trascorsi i 60 (sessanta) giorni previsti dall’art. 8 della legge n. 386/1990, infatti, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro tale termine, decorrente dalla data di scadenza del termine utile di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
Si segnala che anche in questo caso è prevista l’iscrizione nell’archivio tenuto presso la Banca d’Italia (cd. C.A.I.) quando, decorsi i 60 giorni previsti dall’art. 8, il traente non abbia fornito all’istituto trattario la prova dell’avvenuto pagamento. In entrambi i casi, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione del rapporto o dell’informativa, il prefetto notifica all’interessato gli estremi della violazione (cd. atto di contestazione) a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l’interessato risiede all’estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni. Il traente o l’obbligato in solido, alla ricezione dell’atto di contestazione, ha 30 giorni per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.
Non è ammessa audizione personale. La Prefettura, valutate le deduzioni e gli atti depositati, emette: a) un’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, oltre le spese nella quale è individuata una o più sanzioni accessorie; b) ovvero un’ordinanza di archiviazione del procedimento. La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell’illecito: a) per l’emissione di assegni senza autorizzazione (art. 1), essa non può essere inferiore ad euro 1032,00 oltre spese, salvo i casi specifici disciplinati dalla normativa che prevedono un limite diverso; b) per l’emissione di assegni senza provvista (art. 2), essa non può essere inferiore ad euro 516,00 oltre spese, salvo i casi specifici disciplinati dalla normativa che prevedono un limite diverso. Le sanzioni accessorie, invece, sono le seguenti: a) in caso di emissione di assegni senza autorizzazione (art. 1), l’art. 5 prevede che sia applicata la sanzione accessoria di emettere assegni bancari e postali, con durata da 24 mesi (2 anni) a 60 mesi (5 anni); b) in caso di emissione di assegni senza provvista (art. 2), l’art. 5 prevede che sia applicata la sanzione accessoria di emettere assegni bancari e postali quando l’importo dell’assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore ad euro 2.582,00; la durata varia da 24 mesi (2 anni) a 60 mesi (5 anni); c) nei casi previsti dall’art. 5, comma 2, legge n. 386/1990 s.m.i. è prevista, inoltre, l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni (durata da 2 mesi a 24 mesi): interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale; interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.