News

Un argomento di grande interesse e purtroppo di grande attualità ed importanza, anche in ragione della situazione di crisi che imperversa in tutti i settori dell’economia, è quello dell’imputazione dei pagamenti parziali da parte del debitore. 

Se un soggetto, che ha più debiti della medesima specie (ad esempio di denaro) nei confronti della stessa persona, fa un pagamento che non comprende la totalità di quanto complessivamente dovuto, può avere importanza stabilire quale tra i vari debiti, viene estinto (ad esempio perché il tasso degli interessi è diverso, o perché alcuni crediti sono contestati). 

Per fare un esempio concreto, ci si chiede ad esempio, nell’ ipotesi di un condomino che abbia maturato una morosità per diverse annualità, e diverse voci di spesa, interessi, spese di recupero del credito, ecc. come vada imputato un eventuale pagamento parziale della predetta morosità.  

L’ articolo 1193 c.c comma 1 riconosce il debitore la facoltà di dichiarare, quando paga, quale debito intenda soddisfare. 

Peraltro, in ipotesi di pagamento parziale dell’obbligazione pecuniaria di valuta liquida ed esigibile il debitore non può, senza il consenso del creditore, imputare il pagamento stesso al capitale piuttosto che agli interessi alle spesesicché, salvo diverso accordo tra le parti, i pagamenti parziali vanno imputati prima agli interessi e poi al capitale (art. 1194 c.c.). 

In ogni caso, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del pagamento stesso; sicché, una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l’adesione del creditore è giuridicamente inefficace. 

In mancanza di imputazione operata dal debitore, il pagamento deve essere imputato: 

  • al debito scaduto  
  • trpiù debiti scaduti a quello meno garantito; 
  • tra più debiti ugualmente garantiti al più oneroso per il debitore;  
  • tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico;  

se tali criteri non soccorrono, l’imputazione va fatta proporzionalmente ai vari debiti (art. 1193 c.c.) 

Peraltro, qualora il debitore abbia accettato senza contestazioni una quietanza nella quale il creditore abbia dichiarato di imputare il pagamento ricevuto ad un determinato debito, il debitore non può più pretendere unimputazione diversa; 

In tal caso, infatti, la mancata immediata e pronta contestazione, da parte del debitore, dell’ imputazione effettuata dal creditore assume il valore dell’acquiescenza. 

In buona sostanza, i criteri legali di imputazione di cui all’art. 1193 c.c. hanno carattere suppletivo essendo destinata a operare solo dove né il debitore né il creditore (in sede di quietanza) abbiano effettuato l’imputazione.  

Va precisato che l’art. 1994 cod. civ., che prescrive di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi e quindi al capitale, si riferisce esclusivamente ai pagamenti volontari e non a quelli eseguiti coattivamente per ordine del giudice (Cass. n. 20574/2008). Detto criterio di imputazione del pagamento presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili. Pertanto, in tema di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione, giudiziale o negoziale non sono imputabili agli interessi ma al capitale. 

Per converso il principio è applicabile anche in materia di titoli di credito, per cui, in caso di pagamento parziale di una cambiale, adempiuta l’obbligazione degli interessi, resta in piedi (in tutto o in parte) quella relativa al capitale, che può esser fatta valere secondo le caratteristiche proprie del titolo (Cass. n. 8063/1993).